L'accertamento della responsabilità del conducente in caso di incidente stradale

I passaggi fondamentali per la gestione dei sinistri stradali e delle relative richieste di risarcimento assicurativo. L'importanza della tempestiva denuncia dell'incidente, e della raccolta delle prove

11/21/20233 min read

accertamento responsabilità incidente stradale
accertamento responsabilità incidente stradale

IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA SINISTRO STRADALE E LA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

La denuncia del sinistro/richiesta di risarcimento del danno Il Codice delle Assicurazioni Private, all’art. 143, disciplina la “denuncia di sinistro” imponendo ad assicurati, conducenti e proprietari dei veicoli coinvolti in incidenti stradali, l’onere di denunciare il sinistro alla propria compagnia di assicurazione. La denuncia può essere effettuata anche con il modulo di constatazione amichevole di sinistro, oggi comunemente chiamato modulo CAI (prima detto CID). L’importanza della denuncia del sinistro viene sancita nel codice civile nell’art. 1913, e nei contratti assicurativi, indicando l’onere di denuncia dell’assicurato entro tre giorni dal verificarsi del sinistro. In caso di mancata denuncia si applica l’art. 1915 del codice civile, per l’omesso avviso di sinistro, prevedendo la perdita della copertura assicurativa. La denuncia del sinistro apre la procedura di sinistro finalizzata alla definizione della responsabilità e successiva liquidazione dei danni.

La documentazione probatoria L’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità. Tra i principali elementi di prova si possono menzionare: gli accertamenti presso le Autorità verbalizzanti, le dichiarazioni testimoniali, il verbale delle Autorità intervenute, ed infine, il report crash delle scatole nere.

La dichiarazione testimoniale In caso di incidente stradale, l’assicurato che chiede il risarcimento deve indicare i testimoni sin dalla denuncia di sinistro. La produzione di testimonianze rilasciate da soggetti diversi ma identiche nei contenuti va comunque accettata.

L'articolo 1, comma 15, della Legge 124/2017, che ha apportato modifiche all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, introduce una specifica regolamentazione riguardo l'identificazione di testimoni in casi di incidenti con soli danni materiali. Questa regolamentazione è esposta nel nuovo comma 3-bis, il quale stabilisce che la denuncia di sinistro, o il primo documento ufficiale presentato dal danneggiato alla compagnia di assicurazione, deve includere l'identificazione di eventuali testimoni presenti sul luogo dell'incidente. In assenza di tale informazione, è obbligo della compagnia di assicurazione richiederla direttamente, avvisando l'assicurato delle possibili conseguenze legali di una mancata risposta.

In caso l'assicurato non fornisca tali informazioni, spetta alla compagnia assicurativa, nel momento in cui inizia la gestione del caso di sinistro, sollecitare la dichiarazione testimoniale da eventuali testimoni dell'incidente.

Il verbale delle Autorità Ulteriore elemento fondamentale per la definizione della responsabilità è ravvisabile nel verbale delle Autorità intervenute a rilevare il sinistro.

Sanzioni ai Conducenti e Responsabilità: Se un conducente viene sanzionato per violazioni del codice della strada che hanno causato l'incidente, la responsabilità è interamente sua. Se entrambi i conducenti sono sanzionati, la responsabilità è condivisa (come previsto dalla convenzione Card aggiornata nel 2019).

Se non ci sono sanzioni e il verbale fornisce una chiara ricostruzione dell'incidente, questo ha la precedenza sulle testimonianze. Se invece il verbale non chiarisce la dinamica e non ci sono sanzioni, diventa meno rilevante nella definizione della responsabilità.

Il Valore Probatorio del Verbale non cambia anche se un ricorso contro una sanzione viene accolto.

Se dal verbale non emergono sanzioni o una chiara dinamica dell'incidente, la testimonianza raccolta dalle autorità verbalizzanti o citata nel verbale ha la precedenza su altre dichiarazioni testimoniali presentate.

Ulteriore, ma eventuale, documento probatorio valutabile per la definizione della responsabilità è il report crash della scatola nera.

La perizia tecnica Un ulteriore ruolo fondamentale per la formazione della documentazione probatoria è la perizia che la compagnia assicurativa disporrà a seguito della denuncia del sinistro.

Nella prassi, nell’assicurazione r.c.a., la propria compagnia e quella di controparte affida ad un perito l’incarico di ispezionare l’automobile, che deve essere messa a disposizione per almeno due giorni ex art. 148 C.d.A.

Il perito, oltre ad ispezionare e quantificare i danni riportati dal veicolo, valuterà anche la loro compatibilità sulla base della dinamica riportata in denuncia. Infine, qualora possibile il perito andrà a mediare con l’assicurato, avvocato o carrozzeria cessionaria del credito, al fine di concordare il valore dei danni riportati dal veicolo assicurato.

I Servizi Legali Specializzati del nostro studio si occupano della gestione di richieste di risarcimento danni in seguito a incidenti, assistendo i clienti nella raccolta della documentazione sia in fase stragiudiziale che giudiziale.

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